Assegno di invalidità
Che cos’è l’Assegno di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica di carattere previdenziale erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a causa di un’infermità fisica o mentale. Questa misura è stata introdotta dalla Legge 222/1984 per tutelare i soggetti assicurati che subiscono una parziale perdita delle proprie attitudini lavorative, garantendo loro un sostegno economico pur consentendo la prosecuzione dell’attività lavorativa.
I requisiti principali
Per poter richiedere e ottenere l’assegno ordinario di invalidità, il lavoratore deve soddisfare sia criteri di natura medica sia requisiti di tipo contributivo:
- Requisito sanitario: la capacità lavorativa dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere ridotta a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ciò significa che deve essere accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
- Requisito contributivo: il richiedente deve aver maturato almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione (pari a 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (pari a 156 contributi settimanali) devono essere stati versati nel quinquennio immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
A chi è rivolto
La prestazione è destinata alla generalità dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. In particolare, possono presentare la domanda i lavoratori dipendenti (iscritti all’A.G.O.), i lavoratori autonomi (come artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e gli iscritti alla Gestione Separata. Sono invece generalmente esclusi i dipendenti pubblici, per i quali vigono normative e trattamenti specifici differenti.
Durata e rinnovo
L’assegno ordinario di invalidità non è una prestazione definitiva fin dal primo momento. Esso viene infatti riconosciuto per un periodo di tre anni. Il titolare dell’assegno può presentare domanda di rinnovo prima della data di scadenza del triennio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (ossia dopo il compimento del nono anno di godimento della prestazione), l’assegno viene confermato automaticamente, ferma restando la facoltà dell’istituto previdenziale di sottoporre il beneficiario a visite di revisione per verificare la persistenza dello stato invalidante.
Calcolo dell’importo e cumulabilità
L’importo dell’assegno non è fisso, ma viene determinato dall’INPS applicando le regole del sistema di calcolo previdenziale italiano. A seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore, il calcolo viene effettuato con il sistema contributivo puro oppure con il sistema misto. La prestazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, tuttavia sono previsti dei limiti di cumulabilità: se il reddito da lavoro supera determinate soglie stabilite dalla legge, l’importo dell’assegno può subire delle riduzioni percentuali. Infine, al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, a patto che sussistano i requisiti di contribuzione minimi previsti dalla legge.
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