In pensione con 15 anni di contributi

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Noemi Secci

Pensione di vecchiaia con le deroghe Amato o col computo presso la gestione separata: a chi spetta il requisito contributivo ridotto?

Per potere ottenere a pensione di vecchiaia, oltre al compimento di un’età minima, è richiesto il possesso di almeno vent’anni di contributi: il requisito contributivo per i trattamenti di vecchiaia, per la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, è pari a 20 anni da parecchio tempo.

Vi sono comunque delle eccezioni che consentono a determinati lavoratori di ottenere la pensione di vecchiaia con soltanto 15 anni di contributi. Queste sono relative a deroghe diverse, destinate a categorie differenti di pensionati, da non confondere tra loro.

Quindi per quali categorie è possibile andare in pensione con 15 anni di contributi?

Questa pensione è prevista specificamente per i destinatari delle cosiddette tre deroghe Amato, contenute nell’omonimo decreto di riordino delle pensioni del 1992 (art.2, co.3, lett. a) e b) D.lgs. 503/1992.) Nonostante siano risalenti a diverso tempo fa, queste deroghe possono essere utilizzate ancora, come specificato dall’Inps (Circ. Inps 16/2013), due di queste deroghe sono però “ad esaurimento”, indirizzate cioè a una platea di lavoratori che, anche se non possiedono una consistente anzianità contributiva, hanno comunque un’anzianità di iscrizione all’Inps piuttosto datata.

La pensione con 15 anni di contributi, oltre alle deroghe Amato, può essere raggiunta da chi opta per il computo presso la gestione separata, ossia per chi sceglie di far confluire tutti i contributi posseduti in questa gestione Inps. Occorre però soddisfare precisi requisiti, per fruire del computo tra i quali, appunto, anche il possesso di almeno 15 anni di contributi complessivi.

Nota bene: con il computo si ottiene sì la pensione di vecchiaia con 15 anni di versamenti, ma con un’età più elevata rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.

È indispensabile ora fare chiarezza sulle ipotesi nelle quali gli iscritti all’Inps possono ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

In pensione con 15 anni di contributi entro il 1992

I lavoratori che risultano iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (che comprende il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavori attori autonomi), oppure presso un fondo sostitutivo o esclusivo della stessa, come ex Inpdap o ex Ipost, o ancora presso l’ex Enpals, possono ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria, a 67 anni di età (requisito valido sino al 31 dicembre 2022), se in possesso di 15 anni di contributi accreditati entro il 31 dicembre 1992.

Ai fini del soddisfacimento di questo requisito vale tutta la contribuzione accreditata, non solo quella obbligatoria, ma anche quella figurativa, da riscatto o da ricongiunzione; persino i contributi accreditati all’estero presso Paesi europei o convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale sono validi.

In pensione con 15 anni di contributi per gli autorizzati ai versamenti volontari

È possibile anche ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni, con 15 anni di contributi complessivi, da chi è ammesso alla prosecuzione volontaria nel versamento ella contribuzione, con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1992.

Quindi il lavoratore che possiede un’autorizzazione al versamento dei contributi volontari precedente al 31 dicembre 1992 può ottenere la pensione a 67 anni con 15 anni di contributi.  Non è richiesto anche il versamento effettivo di un minimo di contributi volontari, è sufficiente la sola autorizzazione.

Vediamo ora in che cosa consistano i contributi volontari. Essi consistono in versamenti facoltativi della contribuzione previdenziale interamente a carico del lavoratore, effettuati quando è stato interrotto o cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione Inps. Praticamente, l’assicurato, per non lasciare dei periodi scoperti da versamenti e raggiungere prima la pensione, può continuare a versare la contribuzione nella sua gestione.

Quali lavoratori possono rientrare in questa seconda deroga Amato?

Vi rientrano gli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria e presso l’ex Enpals (sportivi e lavoratori dello spettacolo), non gli iscritti presso le gestioni esclusive, come ex Inpdap ed ex Ipost, in quanto per gli iscritti a queste casse la prosecuzione volontaria è stata introdotta solo a partire dal 12 luglio 1997.

Nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria presso l’Assicurazione obbligatoria e successivamente è stato iscritto all’ex Inpdap che cosa succede?    In realtà questa autorizzazione ottenuta presso l’Assicurazione generale obbligatoria non può essere trasferita a forme sostitutive o esclusive della stessa assicurazione, nemmeno a seguito di ricongiunzione.

Vediamo ora quali contributi sono utili ai fini di questa seconda deroga Amato. Ai fini di rientrare nel beneficio vale, come osservato in relazione alla prima deroga, tutta la contribuzione accreditata, non solo quella obbligatoria, ma anche quella figurativa, da riscatto o da ricongiunzione; contano persino i contributi accreditati all’estero presso Paesi europei o convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.

In pensione con 15 anni di contributi per chi ha lavorato in modo discontinuo

È da notare che l’ultima deroga Amato può essere fruita dai soli iscritti presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti Fpld e presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria, come Fondo elettrici e telefonici.

Con questa deroga si consente di pensionarsi a 67 anni se si possiedono:

  • almeno 15 anni di contributi da lavoro dipendente;
  • almeno 25 anni di anzianità contributiva, cioè dalla data di prima iscrizione all’Inps, iscrizione che può essere avvenuta anche in qualità di lavoratore autonomo;
  • almeno 10 anni non lavorati interamente, ossia per meno di 52 settimane; attenzione: non rilevano gli anni in cui figurano, nell’estratto conto Inps, meno di 52 settimane in quanto è stata versata dal datore di lavoro una retribuzione inferiore al minimo necessario per l’accredito di un anno di contributi (la retribuzione minima, che dà luogo all’accredito di tutte le 52 settimane di contribuzione nell’anno, è pari a 10.724,06 euro, in quanto la retribuzione minima settimanale deve ammontare almeno al 40% del trattamento minimo mensile, pari a 515,58 euro per il 2020).

Ma se l’interessato è un Otd, cioè un operaio agricolo a tempo determinato e figura iscritto tutto l’anno negli elenchi che cosa succede? Ai fini dell’accesso alla terza deroga Amato, non rileva l’iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli per l’intero anno, ma rileva unicamente che l’annualità non sia stata interamente lavorata.

In pensione con 15 anni di contributi con il cumulo

Con 15 anni di versamenti, per chi ha diritto a fruire di una delle tre deroghe Amato, la pensione può essere ottenuta anche attraverso il cumulo, cioè sommando, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la contribuzione presente in gestioni previdenziali diverse. E’ stato specificato dall’ Inps, con una circolare del 2013 (Circ. Inps 120/2013).

Si sottolinea che però, non in tutti i casi è possibile beneficiare di questa eccezione, ma soltanto se i fondi di previdenza in cui si possiedono i contributi prevedono la possibilità di fruire della specifica deroga Amato richiesta dal lavoratore.

Per poter beneficiare del cumulo dei contributi, infatti, bisogna verificare se le singole gestioni coinvolte nella sommatoria dei contributi riconoscono, nel proprio ordinamento, la possibilità di pensione con 15 anni di contributi invece che con 20 anni.

In pensione con 15 anni di contributi nella gestione Separata

Relativamente a quei lavoratori che non rientrano in una delle tre deroghe Amato è possibile comunque ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi? La risposta è positiva, ma solo se possiedono i requisiti per fruire del computo presso la gestione Separata (art.3 DM 282/1996)

Infatti, chi vanta dei contributi accreditati presso la gestione separata dell’Inps, anche un mese soltanto, può usufruire degli stessi trattamenti agevolati riservati a coloro che risultano privi di contributi anteriori al 1996, a cui si applica il calcolo della pensione interamente contributivo, purché si avvalga del computo dei contributi.

Per mezzo della facoltà di computo, della quale ci si può avvalere al momento del pensionamento, è infatti possibile far confluire tutti i contributi che si possiedono in casse diverse verso la gestione Separata, per ottenere un’unica pensione.

Quindi quali sono i trattamenti agevolati riservati agli iscritti presso la gestione Separata e a chi non possiede versamenti prima del 1996, che possono essere ottenuti col computo? Tra questi trattamenti si annoverano:

  • la pensione anticipata con 20 anni di contributi e 64 anni di età, che può essere liquidata se l’assicurato supera una soglia minima d’importo, pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, che può essere liquidata a 71 anni di età.

Quali sono i requisiti previsti per il computo?

La facoltà di computo di tutti i versamenti verso la gestione separata può essere esercitata da chi possiede i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, ma possesso di almeno un contributo alla data stessa: sono considerati tutti i contributi, compresi quelli volontari e figurativi;
  • anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 accreditati dopo il 31 dicembre 1995.

Coloro che possiedono contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 possono ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni non con 5, ma con almeno 15 anni di contributi complessivi, anche unendo versamenti di casse diverse (tutta la contribuzione dell’interessato, difatti, confluisce presso la gestione Separata, ad eccezione di quella versata nelle casse professionali).

Si noti che tramite il computo non può essere invece liquidata la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi a 67 anni di età, in quanto presso la gestione Separata sono previsti almeno 20 anni di contributi per raggiungere il trattamento a 67 anni, oltre a una soglia minima d’importo della pensione, pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Si specifica che chi non possiede almeno un contributo alla data del 31 dicembre 1995 non può avvalersi del computo, ma può ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni con soli 5 anni di contributi.

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