Pensione di vecchiaia con cinque anni di contributi
Trattamento pensionistico di vecchiaia con requisiti contributivi ridotti: chi può ottenerlo?
Per raggiungere la pensione di vecchiaia sono normalmente necessari 20 anni di contributi, 15 anni soltanto per i beneficiari di particolari deroghe (le cosiddette deroghe Amato di cui al D.lgs.503/1992).
Rientrare in queste deroghe, però, non è semplice: bisogna infatti possedere almeno 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992, oppure avere ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro la stessa data. Un’altra deroga consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi qualora si tratti di contribuzione effettiva di lavoro dipendente e risultino 10 anni lavorati discontinuamente ed almeno 25 anni di anzianità contributiva.
Tuttavia, non molti sanno che esiste la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con un requisito contributivo ancora più leggero, pari a 5 anni di contributi: si tratta della cosiddetta pensione di vecchiaia contributiva.
Requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia con cinque anni di contributi
Per ottenere la pensione di vecchiaia contributiva sono sufficienti, come abbiamo detto, soltanto 5 anni di contributi: attenzione, deve trattarsi di versamenti effettivi, non possono rientrare nel conteggio i contributi figurativi, cioè quelli accreditati dall’Inps per determinate assenze o interruzioni dell’attività tutelate dalla legge (disoccupazione, maternità…).
Attenzione anche al requisito anagrafico: non è lo stesso previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011), pari a 67 anni, ma è più severo, pari a 71 anni.
Per accedere alla pensione di vecchiaia con requisito contributivo agevolato, poi, non bisogna possedere contributi alla data del 31 dicembre 1995. In pratica, possono accedere a questa pensione soltanto i lavoratori con lo status di cd. nuovi iscritti, o iscritti post 95, il cui calcolo della pensione avviene con sistema interamente contributivo.
Vecchi iscritti
E gli altri? Chi possiede almeno un contributo alla data del 31 dicembre 1995 non può ottenere questa pensione aderendo all’opzione al contributivo di cui all’art.1, co.23, L.335/1995. Può ottenere questo trattamento di vecchiaia soltanto attraverso il computo presso la gestione separata (art.3 DM 282/1996), cioè facendo confluire tutti i versamenti posseduti presso le casse dell’Inps verso questa gestione, ugualmente amministrata dall’Istituto.
Attenzione, però: poiché il computo richiede un minimo di 15 anni di contributi complessivi, di fatto, per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, ai vecchi iscritti sono richiesti 15 anni di versamenti, non 5. Si tratta comunque di un’agevolazione importante, che salva l’interessato dai contributi silenti e consente di ricavare da quei contributi una rendita, anche se ridotta dal ricalcolo contributivo.
Contributi silenti
Ma che cosa sono questi contributi silenti? È un modo “elegante” per spiegare che l’Inps incamera e non restituisce i contributi versati nel caso in cui l’interessato non raggiunga il diritto a pensione. Sfortunatamente, la Corte costituzionale (C. Cost, sent. 307/1989; Cons. St. sent. 13/2006) ha statuito su questa prassi dell’istituto, ritenendola pienamente legittima, in quanto i contributi sono potenzialmente utili a pensione. Sono invece restituiti dall’Inps i versamenti effettuati per errore, in eccedenza o in assenza di rapporto assicurabile.
Normalmente, ciò che si può fare quando i versamenti sono insufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, è riscattare periodi non coperti da contribuzione che possono essere recuperati, versare altra contribuzione con un nuovo rapporto di lavoro, oppure con versamenti volontari, naturalmente se sussistono le condizioni per ottenere l’autorizzazione al versamento dall’Inps.
Se si possiedono però almeno i requisiti per il diritto al computo, un’altra soluzione può essere quella di avvalersi di questa particolare opzione ed ottenere la pensione di vecchiaia contributiva, che a quel punto sarà conseguita non con 5 ma con 15 anni di contributi. Vediamo come.
Computo presso la gestione separata
La facoltà di computare tutti i contributi presso la gestione Separata può essere esercitata se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:
- almeno 15 anni di versamenti complessivi nelle casse amministrate dall’Inps;
- un minimo di 5 anni di contributi accreditati dal 1° gennaio 1996 in poi;
- almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995, ma meno di 18 anni di contributi accreditati alla stessa data;
- almeno un mese di contributi accreditati presso la gestione separata.
Attenzione: la facoltà di computo può essere esercitata al momento del pensionamento.
È inoltre importante sapere che, esercitando questa facoltà, si ha diritto al riscatto agevolato degli anni di laurea, con un costo notevolmente ridotto. Anche il riscatto può essere utile per recuperare anni di contribuzione ed arrivare così al requisito richiesto per la pensione di vecchiaia.
In conclusione
Se non hai contributi al 31 dicembre 1995: puoi ottenere la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, a 71 anni di età.
Se hai contributi al 31 dicembre 1995, puoi ottenere questa pensione optando per il computo presso la gestione Separata; dato che per il computo ti è richiesto un minimo di 15 anni di contributi, ottieni di fatto questa pensione con 15 anni di versamenti.
Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi presso le casse professionali
La pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere ottenuta anche presso diverse casse professionali.
Ad esempio, presso Cassa forense, la cassa degli avvocati, si può ottenere la pensione di vecchiaia con ricalcolo contributivo a 70 anni di età, con soli 5 anni di versamenti.
Le cosiddette nuove casse professionali (D.lgs. 104/1996, ad esempio la cassa psicologi o la cassa multi categoriale) consentono poi di ottenere la pensione di vecchiaia, ugualmente calcolata con sistema interamente contributivo, a 65 anni di età con un minimo di 5 anni di versamenti.