La previdenza complementare e la contribuzione facoltativa aggiuntiva
Tutti i lavoratori possono aderire alla previdenza complementare, che comprende i fondi pensione ed i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
L’adesione ad un fondo di previdenza complementare, o integrativo, comporta il diritto a una pensione aggiuntiva, oltre a quella erogata dalla cassa di previdenza obbligatoria. Se la contribuzione versata è troppo bassa e determina una rendita al di sotto di specifiche soglie, non spetta la pensione aggiuntiva, ma una prestazione in forma di capitale.
La contribuzione alla previdenza complementare comporta notevoli vantaggi fiscali, quali la deducibilità dei versamenti dal proprio reddito sino a 5.164,57 euro annui.
I liberi professionisti, per incrementare il proprio montante contributivo, possono anche effettuare dei versamenti facoltativi aggiuntivi, o contributi modulari, al proprio ente previdenziale di appartenenza: in questo modo, incrementano la futura pensione.
La contribuzione modulare è deducibile dal reddito, salvo adesione al regime forfettario.
Ciascuna cassa professionale ha una disciplina diversa della modularità: l’Enpacl, ad esempio, cioè la Cassa dei Consulenti del lavoro, dà la possibilità di versare un contributo facoltativo pari a 500 euro annui o multipli, per ottenere una rendita aggiuntiva al pensionamento.