Speranza di vita
Il requisito di età richiesto per l’accesso alla generalità delle pensioni (o il requisito contributivo, nei casi di assenza del requisito anagrafico) è adeguato, ogni biennio, alla speranza di vita media riscontrata dall’Istat.
La pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e l’aspettativa di vita
Qualora vi sia un incremento della speranza di vita, l’età pensionabile aumenta, sino a un massimo di 3 mesi, mentre, se è riscontrato un decremento, il requisito anagrafico resta fermo, con scomputo delle riduzioni nell’adeguamento successivo.
Il meccanismo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita è stato dapprima previsto a cadenza quinquennale dall’art. 22-ter, co. 2, Dl 78/2009, poi a cadenza triennale dall’art. 12, co. 12-bis, DL 78/2010 ed infine a cadenza biennale dalla cd. legge Fornero (art. 24 co. 13 DL 201/2011).
In pratica, ad oggi ogni 2 anni i requisiti per la pensione sono adeguati all’età media.
Gli adeguamenti periodici non si applicano ai lavoratori per i quali viene meno l’abilitazione allo svolgimento della specifica attività per il raggiungimento di un determinato limite di età: ad esempio, gli autoferrotramvieri privi del titolo abilitante a seguito di inidoneità possono pensionarsi a 60 anni (Inps Circ. 86/2014; Inps Circ. 6340/2013), anziché dover attendere l’attuale requisito per la pensione di vecchiaia ordinaria, di cui all’art. 24 co. 6 DL 201/2011, pari a 67 anni.
Gli incrementi alla speranza di vita si applicano anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità (art. 1 co. 8 D.lgs. 503/1992). Quest’ultimo trattamento, riservato ai lavoratori del settore privato con invalidità pensionabile almeno pari all’80%, si ottiene dunque non più con il requisito originariamente previsto, pari a 55 anni di età per le donne e 61 per gli uomini, ma, ad oggi, con 56 anni di età per le lavoratrici e 61 per i lavoratori.
La pensione di vecchiaia anticipata a causa dell’invalidità, infatti, consiste semplicemente in una deroga al requisito anagrafico previsto per l’ordinario pensionamento (Cass. Sent. n. 11750/2015, n. 29191/2018, n. 24363/2019), non in uno specifico trattamento per invalidità.